REGOLAMENTO

DI ISTITUTO


 

I.P.S.A.R.

"Petronio"

Monterusciello


 

Aggiornato nell’A.S. 2009/2010

Ultime modifiche approvate nel Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2009

 

 

 

Indice - Sommario

 

TITOLO I


PRINCIPI GENERALI

 

DIRITTI DEGLI STUDENTI E VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

 

ARTICOLO 1

DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 2

SOLIDARIETA' E  DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

ARTICOLO 3

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

ARTICOLO 4

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

ARTICOLO  5

DIRITTO ALLA LIBERTA' DI APPRENDIMENTO

ARTICOLO 6

LIBERTA’ CULTURALE E RELIGIOSA

ARTICOLO 7

MIGLIORAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA

ARTICOLO 8

DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

 

TITOLO II


 

DOVERI DEGLI STUDENTI NELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

 

ARTICOLO 10

ENTRATA ED USCITA DALL' ISTITUTO

ARTICOLO 11

OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E GIUSTIFICA DELLE ASSENZE

ARTICOLO 12 

DOVERE DI CORRETTEZZA E RISPETTO DI TUTTE LE COMPONENTI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

ARTICOLO 13

DOVERE DI OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

ARTICOLO 14

DOVERE DI UTILIZZO CORRETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

ARTICOLO 15

OBBLIGO DI CONTRIBUIRE A RENDERE ACCOGLIENTE L’ AMBIENTE SCOLASTICO

ARTICOLO 16

DIVIETO DI FUMO

ARTICOLO 17

DIVIETO DI USO DEL CELLULARE e DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III


 

SANZIONI DISCIPLINARI

 

 

ARTICOLO 18

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 19

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 20

SANZIONI PER IL MANCATO ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI

ARTICOLO 21

SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

ARTICOLO 22

ASSENZE

ARTICOLO 23

SANZIONI PER COMPORTAMENTI CHE RECHINO OFFESA ALLA MORALE ED ALLE COMPONENTI DELLA SCUOLA

ARTICOLO 24

SANZIONI PER COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI

ARTICOLO 25

SANZIONI PER LA INOSSERVANZA DELLE NORME ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

ARTICOLO 26

SANZIONI PER L’ UTILIZZO NON CORRETTO DELLE STRUTTURE DELL’ISTITUTO

ARTICOLO 27

NOTIZIA DI REATO

 

TITOLO IV


ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI. ISTITUZIONE DELL' ORGANO DI GARANZIA. PROCEDIMENTO E IMPUGNAZIONI

 

ARTICOLO 28

COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

ARTICOLO 28bis

COMPETENZA DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (art.1,D.P.R. n.235/’07 )

ARTICOLO 29

ALTRE SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 30

IMPUGNAZIONE DELLA SOSPENSIONE

ARTICOLO 31

IMPUGNAZIONE DELLE ALTRE SANZIONI DISCIPLINARI E ISTITUZIONE DELL' ORGANO DI GARANZIA

ARTICOLO 32 COMPETENZA E FUNZIONI DELL' O.D.G.

ARTICOLO 33

ALTRI MEZZI DI IMPUGNAZIONE

 

TITOLO V


 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ARTICOLO 34

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

DIRITTI DEGLI STUDENTI E VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

 

ARTICOLO 1

DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE CULTURALE

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 1' orientamento, 1' identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee. La scuola persegue la continuità dell1 apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un' adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti o di realizzare iniziative autonome.

 

ARTICOLO 2

SOLIDARIETA' E  DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. (vedi art. 17 )

 

ARTICOLO 3

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

1-Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

2- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull' organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati- ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

 

ARTICOLO 4

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

1-Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. E' compito dei dirigenti scolastici e dei docenti attivare con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di  programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

2-Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad Individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

 

ARTICOLO  5

DIRITTO ALLA LIBERTA' DI APPRENDIMENTO

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività facoltative aggiuntive offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo modalità e tempi che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

 

ARTICOLO 6

LIBERTA’ CULTURALE E RELIGIOSA

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

 

ARTICOLO 7

MIGLIORAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità

b) offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; e) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

e) la disponibilità di un' adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

 

ARTICOLO 8

DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSEMBLEA

1- La scuola garantisce il diritto di riunione e di assemblea degli studenti.

2- Le assemblee costituiscono occasioni di partecipazione democratica per 1'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

3-Le assemblee studentesche possono essere di classe e di istituto.

4- In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali I1 assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

5- I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

6- II comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

7- E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore.

L' assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante I1 anno scolastico. S- A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

9- Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. AH' assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

10- L' assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

11- L' assemblea di istituto viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

12- La data di convocazione e l’ ordine del giorno dell' assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.

13- II comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall' assemblea, garantisce 1' esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

14- II Dir. Scol. ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle assemblee.

 

ARTICOLO 9

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

1-Gli studenti hanno diritto di costituire e di aderire ad associazioni studentesche che abbiano finalità educative e che, comunque contribuiscano alla crescita formativa degli associati.

2- Le associazioni, dotate di uno statuto che dovrà essere inviato in visione al Consiglio di Istituto, hanno altresì il diritto di svolgere attività all’ interno dell' istituto e di riunirsi (una volta ogni due mesi) secondo modalità e tempi previsti per le assemblee di classe.

 

TITOLO II

DOVERI DEGLI STUDENTI NELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

 

ARTICOLO 10

ENTRATA ED USCITA DALL' ISTITUTO

1- Il cancello e le porte di accesso alla scuola vengono aperte alle ore 7.50 e chiuse inderogabilmente alle ore 8.05 ; gli alunni raggiungono le aule e le attività didattiche iniziano alle ore 8.10 .

Il cancello sarà  riaperto alle ore 8.30 fino alle ore 8.55, per consentire agli alunni in ritardo di poter chiedere l’autorizzazione in Vicepresidenza per l’ingresso alla seconda ora .

Le classi autorizzate ad entrare alla seconda ora , possono farlo fino alle ore 8.55 .

2- Nell’ipotesi di brevissimo ritardo è il Docente in servizio alla prima ora a consentire l’entrata degli alunni , esclusivamente prima dell’appello , che deve essere registrato sul giornale di classe entro le ore 8.25 .

3-Se il ritardo si ripete più volte e non è giustificato sarà il coordinatore di classe, sentiti anche i docenti della classe e i collaboratori della Presidenza, ad adottare i provvedimenti opportuni (informare la famiglia, disporre 1' accompagnamento da parte dei genitori).

4- Gli alunni possono uscire dall’aula solo dopo la prima ora di lezione, salvo 1' ipotesi di assoluta necessità, in quest’ ultimo caso ne faranno richiesta al docente in servizio in classe; dopo le prime due ore dì lezione gli studenti, previa autorizzazione del docente, potranno uscire dall’ aula uno per volta; se gli studenti si allontanano dall' aula senza autorizzazione, ad essi sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, la sanzioni indicate nell'articolo 20 del titolo III del presente regolamento.

5 L'ingresso degli allievi alla 2° ora o nelle ore successive deve essere autorizzato dai collaboratori    della Presidenza.

E’ consentito un numero massimo di ritardi : 4 al 1° quadrim. e 4 al 2° ( in ogni caso il numero max di 8 non deve essere superato tra ritardi ed uscite anticipate ) .

6- Le uscite anticipate degli alunni devono essere autorizzate dal Vicepreside.* Le richieste di uscite anticipate, adeguatamente motivate, devono essere presentate dagli alunni maggiorenni e non possono eccedere il numero di 5 per il primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre, per assicurare un più sereno e regolare svolgimento di tutte le attività, sono aboliti tutti i permessi per le uscite anticipate salvo cause veramente di forza maggiore comprovate (lutto, infortuni, problemi familiari). L' uscita anticipata degli alunni minori deve essere autorizzata dai collaboratori della Presidenza solo se essi siano prelevati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

7- Gli studenti non devono riversarsi nei corridoi ad ogni cambio d’ora .

ARTICOLO 11

OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E GIUSTIFICA DELLE ASSENZE

1- Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

2-Gli studenti sono tenuti a venire a scuola forniti dei libri e del materiale didattico occorrente.

3-L' assenza degli alunni deve essere giustificata da uno dei genitori o dall1 alunno personalmente se maggiorenne indicando la ragione dell' assenza e la durata di essa entro 2 giorni dal rientro a scuola.

Se 1' assenza si protrae per 5 giorni consecutivi per il rientro a scuola occorre il certificato medico che accerti la malattia e che certifichi, comunque, che 1' alunno non abbia contratto malattie infettive.

 

ARTICOLO 12 

DOVERE DI CORRETTEZZA E RISPETTO DI TUTTE LE COMPONENTI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

1-G!i studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi.

2-Nell' esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi del presente regolamento.

 

 

ARTICOLO 13

DOVERE DI OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall’istituto.

E’ fatto assoluto divieto agli alunni entrare nell’Istituto con autovetture ;

In deroga al precedente divieto, è ammessa l’entrata e la sosta breve per i disabili ;

Gli studenti ammessi ad entrare con ciclomotori o motocicli devono indossare necessariamente il casco ;

Gli alunni possono accedere al bar dopo la seconda ora di lezione ;

In caso di violazione alle precedenti disposizioni regolamentari, si applicano le sanzioni previste dal Titolo 3 del presente Regolamento di Istituto .

 

ARTICOLO 14

DOVERE DI UTILIZZO CORRETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente e in conformità alle norme specificamente previste (es. norme dettate dai responsabili di laboratorio) le strutture (aule, bagni, palestra, biblioteca, sala-congressi, laboratori, aula multimediale.....), i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

 

ARTICOLO 15

OBBLIGO DI CONTRIBUIRE A RENDERE ACCOGLIENTE L’ AMBIENTE SCOLASTICO

Gli studenti unitamente al capo di istituto, ai docenti ed al personale tutto della scuola devono contribuire a rendere accogliente 1' ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

 

ARTICOLO 16

DIVIETO DI FUMO

In conformità alla normativa vigente è vietato agli studenti fumare nelle aule, nei corridoi e nei bagni della scuola.

 

ARTICOLO 17

DIVIETO DI USO DEL CELLULARE e DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Non è consentito agli studenti utilizzare il telefono cellulare durante le lezioni, salvo casi di assoluta necessità e con l’autorizzazione del docente .

Durante le attività didattiche i telefoni cellulari devono essere rigorosamente spenti ed è vietato l’uso di ogni altro dispositivo elettronico ( “Mp3”,”Mp4”, etc.)

In casi eccezionali possono essere autorizzate comunicazioni brevi durante una pausa didattica;

E’ assolutamente vietato - con qualunque mezzo - fotografare, filmare e/o registrare la voce di qualunque persona all’interno dell’Istituto , senza il suo consenso che deve essere scritto o comunque inequivocabile.

E’ assolutamente vietato divulgare, trasmettere, inviare immagini o altri “file” in violazione del diritto alla riservatezza, pena la comunicazione all’Autorità garante della “privacy” per la irrogazione delle sanzioni amministrativo-pecuniarie ( fino a 30mila euro nei casi più gravi) ,e l’eventuale risarcimento del danno in sede civile, ex artt. 2043 e 2050 c.c., nonché le sanzioni di cui all’art. 20 del presente regolamento.

Salvo, nei casi più gravi, la denuncia in sede penale.

 

 

TITOLO III

SANZIONI DISCIPLINARI

 

ARTICOLO 18

PRINCIPI GENERALI

1- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’ interno della comunità scolastica.

2- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare prima di essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

3- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.

4- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell' altrui personalità.

5- Le sanzioni devono essere temporanee e in ogni caso proporzionate all’ infrazione disciplinare commessa e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno.

6- Nell' irrogare la sanzione si deve tener conto della situazione personale dello studente.

7- L' irrogazione di una sanzione disciplinare viene comunicata alle famiglie degli allievi minorenni a cura del coordinatore della classe.

8- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d' esame sono inflitte dalla commissione d' esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

ARTICOLO 19

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate agli studenti per le violazioni del presente regolamento sono:

- richiamo in forma scritta da annotare sul registro di classe;

- ammonizione in forma scritta da annotare sul registro di classe;

- accompagnamento degli studenti da parte dei genitori;

- esecuzione di compiti inerenti 1' attività scolastica ( ad esempio : elaborazione di lavori di ricerca e di sintesi, tesine su uno o più argomenti oggetto di studio, lavori di gruppo, visione e relazione, scritta e/o orale, di trasmissioni televisive inerenti l’attività didattica  );

- divieto temporaneo di utilizzo delle strutture scolastiche e dei supporti didattici;

- sospensione dalle lezioni ;

- sospensione con obbligo di frequenza ;

- esclusione dalle gite e viaggi di istruzione organizzati dall’Istituto .

Tale ultima sanzione sarà applicata automaticamente, quale sanzione accessoria, nel caso di violazioni gravi che abbiano comportato la sospensione per oltre tre giorni.

Nel caso,invece, di violazioni relative ai divieti di cui all’art. 17, la sanzioni applicabili sono, secondo la gravità del singolo caso, le seguenti :

Sequestro del telefono cellulare e consegna al genitore o a chi ne fa le veci ;

obbligo di cancellare immediatamente i file acquisiti se in violazione della privacy ;

inibizione dell’uso del cellulare e/o di altri apparecchi elettronici ;

sanzioni didattiche e, nei casi più gravi, sospensione fino a 15gg. o oltre i 15gg ; in quest’ultimo caso la competenza è del Consiglio di Istituto.

Oltre le conseguenze espressamente previste dal citato art.17.

 

 

ARTICOLO 20

SANZIONI PER IL MANCATO ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI

Agli studenti che non assolvano ai doveri scolastici di cui all' art. 10 del presente regolamento sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:

- richiamo in forma scritta;

- ammonizione.

Se gli studenti si allontanano senza autorizzazione dall' istituto ad essi è inflitta la sanzione della sospensione.

 

ARTICOLO 21

SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

A coloro che non osservino il divieto di fumo è inflitta la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente e che sarà applicata dai docenti all’uopo designati.

La sanzione sarà comunicata ai genitori dell’alunno, se minorenne, al quale sarà applicata anche una delle sanzioni di cui all’art. 19 .

 

ARTICOLO 22

ASSENZE

Nelle  ipotesi di  frequenti assenze  (superiori a  5)  o  di assenze ingiustificate, il coordinatore di classe informerà le famiglie degli allievi. Tale comportamento può influire sul voto di condotta .

 

ARTICOLO 23

SANZIONI PER COMPORTAMENTI CHE RECHINO OFFESA ALLA MORALE ED ALLE COMPONENTI DELLA SCUOLA

Agli studenti che tengano comportamenti che offendano la morale, il decoro, che manchino di rispetto al Capo d'Istituto, ai docenti, al personale tutto della scuola e ai loro compagni sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:

- richiamo in forma scritta da annotare sul registro di classe;

- ammonizione in forma scritta da annotare sul registro di classe;

- sospensione dalle lezioni., con possibilità di convertire tale provvedimento in sanzione didattica.

 

ARTICOLO 24

SANZIONI PER COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI

Agli studenti che tengano comportamenti che turbino il regolare andamento dell' attività didattica e della scuola in generale sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:

- richiamo in forma scritta da annotare sul registro di classe;

- ammonizione in forma scritta da annotare sul registro di classe;

- esecuzione di compiti inerenti 1' attività didattica (“sanzioni didattiche” : lavori di ricerca, elaborazione di tesine, lavori di gruppo)

-sospensione dalle lezioni.

 

ARTICOLO 25

SANZIONI PER LA INOSSERVANZA DELLE NORME ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

Agli studenti che non osservino le disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall' Istituto sono infime, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:

-ammonizione in forma scritta da annotare sul registro di classe;

-sospensione dalle lezioni

 

ARTICOLO 26

SANZIONI PER L’UTILIZZO NON CORRETTO DELLE STRUTTURE DELL’ISTITUTO

 Gli allievi che utilizzeranno in modo non corretto le strutture, i sussidi didattici, i macchinari della scuola o arrechino danni al patrimonio della scuola sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:

-ammonizione in forma scritta da annotare sul registro di classe;

-divieto temporaneo di utilizzo delle strutture, dei sussidi didattici, dei macchinali della scuola;

- sospensione dalle lezioni;

- risarcimento dei danni ai sensi della C.M. n. 294 del 25/6/1996 e nota della Procura Generale presso la Corte dei Conti prot. l/C/2 del 27/5/1996.

 

ARTICOLO 27

NOTIZIA DI REATO

Oltre le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, resta fermo l’ obbligo di denunzia all’ Autorità Giudiziaria se 1' infrazione commessa integri una fattispecie di reato..

 

TITOLO IV

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI. ISTITUZIONE DELL' ORGANO DI GARANZIA. PROCEDIMENTO E IMPUGNAZIONI

 

ARTICOLO 28

COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI CLASSE e ..

1-La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni rientra nella competenza del Consiglio di classe che delibera a maggioranza dei suoi componenti.

2- II temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari per periodi anche superiori a 15 giorni. In tale ultimo caso la competenza è del Consiglio di Istituto

3-Nell’ irrogare la sanzione il Consiglio di classe è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel precedente art. 18.

4-La sanzione della sospensione per un periodo superiore a 3 giorni deve essere menzionata sulla pagella dell’ alunno e notificata ai genitori o, in mancanza, a chi ne fa le veci.

5-Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto a cura delle componenti della scuola, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

6-Agli studenti ai quali sia irrogata la sanzione della sospensione dalle lezioni di cui ai commi precedenti deve essere sempre offerta dal Consiglio di Classe la possibilità di convertire detta sanzione in attività a favore della comunità scolastica ( es. cura biblioteca, ricerche, etc.......).

Della possibilità di conversione della sanzione offerta agli studenti ai sensi del sesto comma  del presente articolo deve farsi menzione nel provvedimento di notifica della sanzione disciplinare. Gli studenti devono entro 2 giorni   dalla suddetta notificazione, con apposita dichiarazione, chiedere la conversione della sanzione.

7- L' allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per 1' incolumità delle persone. In tal caso la durata dell' allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile la disposizione del comma quinto del presente articolo.

8- Nei casi in cui 1' Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’ anno, ad altra scuola.

 

ARTICOLO 28bis

COMPETENZA DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (art.1,D.P.R. n.235/’07 )

1) Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15gg. e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio di Istituto ;

2) In  caso di gravissime violazioni, con procedura di urgenza, il Coordinatore - sentito il parere dei Docenti della classe ove è iscritto l’alunno – invia gli atti al Consiglio di Istituto, che si riunisce nel più breve tempo possibile al fine di verificare i presupposti per la adozione della sanzione di cui al comma precedente ; in caso contrario, gli atti saranno immediatamente rimessi al Consiglio di classe di appartenenza per i provvedimenti disciplinari del caso .

 

ARTICOLO 29

ALTRE SANZIONI DISCIPLINARI

1- La sanzione del richiamo in forma scritta è di competenza del docente in servizio al momento dell' infrazione. Essa deve essere annotata sul registro di classe.

2-La sanzione disciplinare dell' ammonizione può essere irrogata, secondo la gravità della mancanza, dal docente in servizio in classe, dai docenti del Consiglio di Classe, dai Collaboratori della Presidenza e dal Dirigente Scolastico. Essa deve essere annotata sul registro di classe.

3-Le sanzioni che comportano 1' esecuzione di compiti inerenti 1' attività didattica sono di competenza del docente in servizio in classe al momento dell' infrazione e del Consiglio di Classe.

4-La sanzione costituita dal divieto temporaneo di utilizzo delle strutture della scuola, dei supporti didattici può essere irrogata, secondo la gravità della mancanza, dal docente o dai docenti responsabili della struttura nella quale è stata commessa l’ infrazione, dal docente in servizio in classe e dal Consiglio di Classe.

 

ARTICOLO 30

IMPUGNAZIONE DELLA SOSPENSIONE ( abrogato, vedi artt. successivi )

Contro la sanzione disciplinare della sospensione inflitta dal Consiglio di classe è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione all’ Uff. Scolastico Regionale, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale ai sensi del 4° comma dell' art. 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

 

ARTICOLO 31 ( modificato anche nella rubrica )

IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANO DI GARANZIA

( già istituito e disciplinato dal precedente art.31)

 

1) L’Organo di Garanzia interno all’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico e ne fanno parte un Docente designato dal Consiglio di Istituto , un rappresentante eletto dagli Studenti e un rappresentante eletto dai Genitori ;

2) Nella prima riunione del Consiglio di Istituto, all’apertura dell’anno scolastico, saranno designati dai rispettivi rappresentanti i membri dell’O.d.G. ;

3) I componenti dell' O.D.G. durano in carica un anno e sono rieleggibili ;

4 I componenti dell' O.D.G. durano in carica un anno e sono rieleggibili.

5 I componenti supplenti, uno per i docenti, uno per gli alunni ed uno per i genitori, opereranno in tutti i casi di impedimento di quelli effettivi e nel caso in cui uno dei componenti 1' Organo di Garanzia sia colui che ha adottato il provvedimento sanzionatorio impugnato , il destinatario dello stesso o un genitore dell’allievo sanzionato .

 

ARTICOLO 32 COMPETENZA E FUNZIONI DELL' Organo di Garanzia

1-L' Organo di Garanzia disciplinato nel precedente art. 31 ha il compito di decidere sui ricorsi presentati dagli studenti e/o da chiunque ne abbia interesse, avverso le sanzioni disciplinari  adottate dai Docenti, dal Consiglio di Classe, dal Cons. di Ist.  o dal Dirigente Scolastico.

2- II ricorso all’ O.d.G. va presentato e protocollato nella segreteria didattica dell' istituto entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione della sanzione. 3- L' O.d.G. decide il ricorso con provvedimento motivato.

4-L' O.d.G. decide, altresì, su richiesta degli studenti o dì chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all’ interno della scuola in merito all’ applicazione e all’interpretazione del presente regolamento.

5) Contro le violazioni del Regolamento di Istituto è inoltre ammesso reclamo al Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale, il quale decide in via definitiva secondo i tempi e le modalità di cui all’art.2, co. 3,4 e 5 del DPR 235/07.

 

ARTICOLO 33

ALTRI MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Oltre ai mezzi di impugnazione previsti dal presente regolamento e dallo Statuto, così come modificato dal DPR 235/’07, è sempre ammesso il ricorso all’ Autorità Giudiziaria competente.

 

 

 

TITOLO V

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ARTICOLO 34

1-Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli operatori scolastici di questo istituto in quanto compatibili con le singole competenze.

Tutti coloro che operano nella scuola hanno l' obbligo di osservarne i principi e di farli osservare.

2-Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia espressamente allo Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/6/1998 n. 249 e succ. mod. e integrazioni) che si allega al presente atto per farne parte integrante.

3- Del presente regolamento è fornita copia, per estratto, agli studenti all’ atto dell' iscrizione.

4- Sempre all’atto dell’iscrizione i genitori, o chi ne fa le veci, dovranno sottoscrivere il “Patto educativo di corresponsabilità” ( art.3 DPR 235/07) che può essere visionato da chiunque ne abbia interesse già nella fase antecedente alla iscrizione .

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Pozzuoli, _______________

 

 

 

 

Il presente Regolamento di Istituto è stato aggiornato in virtù delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 235/2007(in G.U. n.293 del 18/12/’07) : “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/98, n. 249” ( Statuto delle studentesse e degli studenti) .

 

 

 

 

Modello di autorizzazione per la uscita anticipata dell’alunno

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.P.S.A.R. “PETRONIO” di Pozzuoli

 

L   sottoscritt  ________________                nato a     ----------------   il ---------------------------------

e residente in _________________(NA) , alla via _______________________________________

AUTORIZZO

espressamente Codesto Istituto scolastico a far uscire anticipatamente mi_    figli_

__nome___________ ____cognome____________, nato a __________, il _______________,presso di me domiciliato, solo nel caso in cui detto Istituto non possa garantire il pieno svolgimento dell’attività didattica ( scioperi del personale, precarie condizioni di igiene e sicurezza, etc. )

 

 

La presente dichiarazione è sempre revocabile .