Aggiornato
nell’A.S. 2009/2010
Ultime
modifiche approvate nel Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2009
PRINCIPI GENERALI
DIRITTI DEGLI STUDENTI E VITA
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA
FORMAZIONE CULTURALE
DIRITTO DI
PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA
DIRITTO DI ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 11
OBBLIGO DI
FREQUENZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E GIUSTIFICA DELLE ASSENZE
ARTICOLO 12
DOVERE DI CORRETTEZZA E RISPETTO DI TUTTE LE COMPONENTI DELLA
COMUNITA' SCOLASTICA
ARTICOLO
13
DOVERE DI
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA
ARTICOLO
14
DOVERE DI
UTILIZZO CORRETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
ARTICOLO
15
OBBLIGO DI
CONTRIBUIRE A RENDERE ACCOGLIENTE L’ AMBIENTE SCOLASTICO
SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEL
DIVIETO DI FUMO
ARTICOLO
23
SANZIONI
PER COMPORTAMENTI CHE RECHINO OFFESA ALLA MORALE ED ALLE COMPONENTI DELLA SCUOLA
ARTICOLO
25
SANZIONI PER
ARTICOLO 26
SANZIONI PER L’ UTILIZZO NON CORRETTO DELLE STRUTTURE DELL’ISTITUTO
ARTICOLO 27
ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI. ISTITUZIONE DELL' ORGANO
DI GARANZIA. PROCEDIMENTO E IMPUGNAZIONI
ARTICOLO 28bis
COMPETENZA DISCIPLINARE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO (art.1,D.P.R. n.235/’07 )
ARTICOLO
31
IMPUGNAZIONE
DELLE ALTRE SANZIONI DISCIPLINARI E ISTITUZIONE DELL' ORGANO DI GARANZIA
ARTICOLO
32 COMPETENZA E FUNZIONI DELL' O.D.G.
PRINCIPI GENERALI
DIRITTI DEGLI STUDENTI E VITA DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA
DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE CULTURALE
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata
che rispetti e valorizzi, anche attraverso 1' orientamento, 1' identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee. La scuola persegue la continuità
dell1 apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso un' adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti o di realizzare iniziative autonome.
La comunità scolastica promuove
la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza. (vedi art. 17 )
1-Lo studente ha diritto di
essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
2- Nei casi in cui una
decisione influisca in modo rilevante sull' organizzazione della scuola, gli
studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati- ad esprimere la
loro opinione mediante una consultazione.
1-Lo studente ha diritto alla
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. E' compito dei
dirigenti scolastici e dei docenti attivare con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi
didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta
dei libri e del materiale didattico.
2-Lo studente ha diritto ad una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione
che lo conduca ad Individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e
tra le attività facoltative aggiuntive offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo modalità e tempi che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola
promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro
lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
La scuola si impegna a porre
progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla
crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità
b) offerte formative aggiuntive
e integrative anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli
studenti e dalle loro associazioni; e) iniziative concrete per il recupero di
situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero
della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
e) la disponibilità di un'
adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e
promozione della salute e di assistenza psicologica.
1- La scuola garantisce il
diritto di riunione e di assemblea degli studenti.
2- Le assemblee costituiscono
occasioni di partecipazione democratica per 1'approfondimento dei problemi
della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile
degli studenti.
3-Le assemblee studentesche
possono essere di classe e di istituto.
4- In relazione al numero degli
alunni ed alla disponibilità dei locali I1 assemblea di istituto può
articolarsi in assemblea di classi parallele.
5- I rappresentanti degli
studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di
istituto.
6- II comitato studentesco può
esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
7- E' consentito lo svolgimento
di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima
delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore.
L' assemblea di classe non può
essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante I1 anno
scolastico. S- A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee
possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di
seminario e per lavori di gruppo.
9- Non possono aver luogo
assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. AH' assemblea di classe o di istituto
possono assistere, oltre al Preside o un suo delegato, i docenti che lo
desiderino.
10- L' assemblea di istituto
deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in
visione al consiglio di istituto.
11- L' assemblea di istituto
viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di
istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
12- La data di convocazione e l’ ordine del giorno dell' assemblea
devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.
13- II comitato studentesco,
ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall' assemblea, garantisce 1'
esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
14- II Dir. Scol. ha il potere di
intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento delle assemblee.
DIRITTO DI ASSOCIAZIONE
1-Gli studenti hanno diritto di
costituire e di aderire ad associazioni studentesche che abbiano finalità
educative e che, comunque contribuiscano alla crescita formativa degli
associati.
2- Le associazioni, dotate di
uno statuto che dovrà essere inviato in visione al Consiglio di Istituto, hanno
altresì il diritto di svolgere attività all’ interno dell' istituto e di
riunirsi (una volta ogni due mesi) secondo modalità e tempi previsti per le
assemblee di classe.
1- Il cancello e le porte di accesso alla scuola vengono aperte
alle ore 7.50 e chiuse inderogabilmente alle ore 8.05 ; gli alunni raggiungono
le aule e le attività didattiche iniziano alle ore 8.10 .
Il cancello sarà riaperto
alle ore 8.30 fino alle ore 8.55, per consentire agli alunni in ritardo di
poter chiedere l’autorizzazione in Vicepresidenza per l’ingresso alla seconda
ora .
Le classi autorizzate ad entrare alla seconda ora , possono farlo
fino alle ore 8.55 .
2- Nell’ipotesi di brevissimo ritardo è il Docente in servizio alla
prima ora a consentire l’entrata degli alunni , esclusivamente prima
dell’appello , che deve essere registrato sul giornale di classe entro le ore
8.25 .
3-Se il ritardo si ripete più
volte e non è giustificato sarà il coordinatore di classe, sentiti anche i
docenti della classe e i collaboratori della Presidenza, ad adottare i
provvedimenti opportuni (informare la famiglia, disporre 1' accompagnamento da
parte dei genitori).
4- Gli alunni possono uscire
dall’aula solo dopo la prima ora di lezione, salvo 1' ipotesi di assoluta necessità,
in quest’ ultimo caso ne faranno richiesta al docente in servizio in classe;
dopo le prime due ore dì lezione gli studenti, previa autorizzazione del
docente, potranno uscire dall’ aula uno per volta; se gli studenti si
allontanano dall' aula senza autorizzazione, ad essi sono inflitte, secondo la
gravità della mancanza, la sanzioni indicate nell'articolo 20 del titolo III
del presente regolamento.
E’ consentito un numero massimo
di ritardi : 4 al 1° quadrim. e 4 al 2° ( in ogni
caso il numero max di 8 non deve essere superato tra
ritardi ed uscite anticipate ) .
6- Le uscite anticipate degli
alunni devono essere autorizzate dal Vicepreside.* Le richieste di uscite
anticipate, adeguatamente motivate, devono essere presentate dagli alunni
maggiorenni e non possono eccedere il numero di 5 per il primo quadrimestre.
Nel secondo quadrimestre, per assicurare un più sereno e regolare svolgimento
di tutte le attività, sono aboliti tutti i permessi per le uscite anticipate
salvo cause veramente di forza maggiore comprovate (lutto, infortuni, problemi
familiari). L' uscita anticipata degli alunni minori deve essere autorizzata
dai collaboratori della Presidenza solo se essi siano prelevati da uno dei
genitori o da chi ne fa le veci.
7- Gli studenti non devono
riversarsi nei corridoi ad ogni cambio d’ora .
ARTICOLO 11
OBBLIGO DI
FREQUENZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E GIUSTIFICA DELLE ASSENZE
1- Gli alunni sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di
studio.
2-Gli studenti sono tenuti a
venire a scuola forniti dei libri e del materiale didattico occorrente.
3-L' assenza degli alunni deve
essere giustificata da uno dei genitori o dall1 alunno personalmente se
maggiorenne indicando la ragione dell' assenza e la durata di essa entro 2
giorni dal rientro a scuola.
Se 1' assenza si protrae per 5
giorni consecutivi per il rientro a scuola occorre il certificato medico che
accerti la malattia e che certifichi, comunque, che 1' alunno non abbia
contratto malattie infettive.
ARTICOLO 12
DOVERE DI CORRETTEZZA E RISPETTO DI TUTTE LE COMPONENTI DELLA
COMUNITA' SCOLASTICA
1-G!i studenti sono tenuti ad
avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono
per se stessi.
2-Nell' esercizio dei loro
diritti e nell’adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi del presente regolamento.
ARTICOLO
13
DOVERE DI
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA
Gli studenti sono tenuti ad
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall’istituto.
E’ fatto assoluto divieto agli
alunni entrare nell’Istituto con autovetture ;
In deroga al precedente
divieto, è ammessa l’entrata e la sosta breve per i disabili ;
Gli studenti ammessi ad entrare
con ciclomotori o motocicli devono indossare necessariamente il casco ;
Gli alunni possono accedere al
bar dopo la seconda ora di lezione ;
In caso di violazione alle
precedenti disposizioni regolamentari, si applicano le sanzioni previste dal
Titolo 3 del presente Regolamento di Istituto .
ARTICOLO
14
DOVERE DI
UTILIZZO CORRETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
Gli studenti sono tenuti ad
utilizzare correttamente e in conformità alle norme specificamente previste
(es. norme dettate dai responsabili di laboratorio) le strutture (aule, bagni,
palestra, biblioteca, sala-congressi, laboratori, aula multimediale.....), i
macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo
da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
ARTICOLO
15
OBBLIGO DI
CONTRIBUIRE A RENDERE ACCOGLIENTE L’ AMBIENTE SCOLASTICO
Gli studenti unitamente al capo
di istituto, ai docenti ed al personale tutto della scuola devono contribuire a
rendere accogliente 1' ambiente scolastico ed averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
In conformità alla normativa
vigente è vietato agli studenti fumare nelle aule, nei corridoi e nei bagni della
scuola.
Non è consentito agli studenti utilizzare il telefono
cellulare durante le lezioni, salvo casi di assoluta necessità e con
l’autorizzazione del docente .
Durante le attività didattiche i telefoni cellulari devono
essere rigorosamente spenti ed è vietato l’uso di ogni altro dispositivo
elettronico ( “Mp3”,”Mp4”, etc.)
In casi eccezionali possono essere autorizzate comunicazioni
brevi durante una pausa didattica;
E’ assolutamente vietato - con qualunque mezzo - fotografare,
filmare e/o registrare la voce di qualunque persona all’interno dell’Istituto ,
senza il suo consenso che deve essere scritto o comunque inequivocabile.
E’ assolutamente vietato divulgare, trasmettere, inviare
immagini o altri “file” in violazione del diritto alla riservatezza, pena la
comunicazione all’Autorità garante della “privacy” per la irrogazione delle
sanzioni amministrativo-pecuniarie ( fino a 30mila euro nei casi più gravi) ,e
l’eventuale risarcimento del danno in
sede civile, ex artt. 2043 e 2050 c.c., nonché le sanzioni di cui all’art. 20
del presente regolamento.
Salvo, nei casi più gravi, la denuncia in sede penale.
1- I provvedimenti disciplinari
hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all’ interno della comunità scolastica.
2- La responsabilità
disciplinare è personale. Nessuno
può essere sottoposto a sanzione disciplinare prima di essere stato invitato ad
esporre le proprie ragioni.
3-
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul
profitto.
4- In nessun caso può essere
sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell' altrui personalità.
5- Le sanzioni devono essere
temporanee e in ogni caso proporzionate all’ infrazione disciplinare commessa e
ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno.
6- Nell' irrogare la sanzione
si deve tener conto della situazione
personale dello studente.
7- L' irrogazione di una
sanzione disciplinare viene comunicata alle famiglie degli allievi minorenni
a cura del coordinatore della classe.
8- Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d' esame sono inflitte dalla
commissione d' esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Le sanzioni disciplinari che possono
essere irrogate agli studenti per le violazioni del presente
regolamento sono:
- richiamo in forma scritta da
annotare sul registro di classe;
- ammonizione in forma scritta
da annotare sul registro di classe;
- accompagnamento degli
studenti da parte dei genitori;
- esecuzione di compiti
inerenti 1' attività scolastica ( ad esempio : elaborazione di lavori di
ricerca e di sintesi, tesine su uno o più argomenti oggetto di studio, lavori
di gruppo, visione e relazione, scritta e/o orale, di trasmissioni
televisive inerenti l’attività didattica
);
- divieto temporaneo di
utilizzo delle strutture scolastiche e dei supporti didattici;
- sospensione dalle lezioni ;
- sospensione con obbligo di
frequenza ;
- esclusione dalle gite e
viaggi di istruzione organizzati dall’Istituto .
Tale ultima sanzione sarà
applicata automaticamente, quale sanzione accessoria, nel caso di violazioni
gravi che abbiano comportato la sospensione per oltre tre giorni.
Nel caso,invece, di violazioni relative ai divieti di cui all’art.
17, la sanzioni applicabili sono, secondo la gravità del singolo caso, le
seguenti :
Sequestro del telefono cellulare e
consegna al genitore o a chi ne fa le veci ;
obbligo di cancellare immediatamente i file acquisiti se
in violazione della privacy ;
inibizione dell’uso del cellulare
e/o di altri apparecchi elettronici ;
sanzioni didattiche e, nei casi più gravi, sospensione fino a
15gg. o oltre i 15gg ; in quest’ultimo caso la competenza è del Consiglio di
Istituto.
Oltre le conseguenze espressamente previste dal citato art.17.
Agli studenti che non assolvano
ai doveri scolastici di cui all' art. 10 del presente regolamento sono
inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:
- richiamo in forma scritta;
- ammonizione.
Se gli studenti si allontanano
senza autorizzazione dall' istituto ad essi è inflitta la sanzione della
sospensione.
SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO
A coloro che non
osservino il divieto di fumo è inflitta la sanzione amministrativa prevista
dalla normativa vigente e che sarà applicata dai docenti all’uopo designati.
La sanzione sarà comunicata ai
genitori dell’alunno, se minorenne, al quale sarà applicata anche una delle
sanzioni di cui all’art. 19 .
Nelle ipotesi di frequenti assenze (superiori a
5) o di assenze ingiustificate, il coordinatore di
classe informerà le famiglie degli allievi. Tale
comportamento può influire sul voto di condotta .
ARTICOLO
23
SANZIONI
PER COMPORTAMENTI CHE RECHINO OFFESA ALLA MORALE ED ALLE COMPONENTI DELLA
SCUOLA
Agli studenti che tengano
comportamenti che offendano la morale, il decoro, che manchino di rispetto al
Capo d'Istituto, ai docenti, al personale tutto della scuola e ai loro compagni
sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:
- richiamo in forma scritta da
annotare sul registro di classe;
- ammonizione in forma scritta
da annotare sul registro di classe;
- sospensione dalle lezioni., con possibilità di convertire tale provvedimento in sanzione
didattica.
Agli studenti che tengano
comportamenti che turbino il regolare andamento dell' attività didattica e della
scuola in generale sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le
seguenti sanzioni:
- richiamo in forma scritta da
annotare sul registro di classe;
- ammonizione in forma scritta
da annotare sul registro di classe;
- esecuzione di compiti inerenti
1' attività didattica (“sanzioni didattiche” : lavori di ricerca, elaborazione di tesine, lavori di gruppo)
-sospensione dalle lezioni.
ARTICOLO
25
SANZIONI PER
Agli studenti che non osservino
le disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall' Istituto sono
infime, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:
-ammonizione in forma scritta
da annotare sul registro di classe;
-sospensione dalle lezioni
ARTICOLO 26
SANZIONI PER L’UTILIZZO NON
CORRETTO DELLE STRUTTURE DELL’ISTITUTO
Gli allievi che utilizzeranno in modo non
corretto le strutture, i sussidi didattici, i macchinari della scuola o
arrechino danni al patrimonio della scuola sono inflitte, secondo la gravità
della mancanza, le seguenti sanzioni:
-ammonizione in forma scritta
da annotare sul registro di classe;
-divieto temporaneo di utilizzo
delle strutture, dei sussidi didattici, dei macchinali della scuola;
- sospensione dalle lezioni;
- risarcimento dei danni ai sensi
della C.M. n. 294 del 25/6/1996 e nota della Procura Generale presso
Oltre le sanzioni disciplinari
previste dal presente regolamento, resta fermo l’ obbligo di denunzia all’
Autorità Giudiziaria se 1' infrazione commessa integri
una fattispecie di reato..
ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE
LE SANZIONI. ISTITUZIONE DELL' ORGANO DI GARANZIA. PROCEDIMENTO E IMPUGNAZIONI
1-La sanzione disciplinare
della sospensione dalle lezioni rientra nella competenza del Consiglio di
classe che delibera a maggioranza dei suoi componenti.
2- II temporaneo allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di
gravi e reiterate infrazioni disciplinari per periodi anche superiori a 15 giorni. In tale ultimo caso la competenza è del Consiglio di Istituto
3-Nell’ irrogare la
sanzione il Consiglio di classe è tenuto ad osservare le disposizioni contenute
nel precedente art. 18.
4-La sanzione della sospensione
per un periodo superiore a 3 giorni
deve essere menzionata sulla pagella dell’ alunno e notificata ai genitori o,
in mancanza, a chi ne fa le veci.
5-Nei periodi di allontanamento
dalla comunità scolastica deve essere previsto a cura delle componenti della
scuola, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori
tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
6-Agli studenti ai quali sia
irrogata la sanzione della sospensione dalle lezioni di cui ai commi precedenti
deve essere sempre offerta dal Consiglio di Classe la possibilità di convertire
detta sanzione in attività a favore della comunità scolastica ( es. cura
biblioteca, ricerche, etc.......).
Della possibilità di
conversione della sanzione offerta agli studenti ai sensi del sesto comma del presente articolo deve farsi menzione nel provvedimento di notifica della sanzione
disciplinare. Gli studenti devono entro 2 giorni dalla suddetta notificazione, con apposita
dichiarazione, chiedere la conversione della sanzione.
7- L' allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati o vi sia pericolo per 1' incolumità delle persone. In tal caso
la durata dell' allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile la
disposizione del comma quinto del presente articolo.
8- Nei casi in cui 1' Autorità
Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’ anno, ad altra scuola.
ARTICOLO 28bis
COMPETENZA DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (art.1,D.P.R.
n.235/’07 )
1) Le sanzioni che
comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore
a 15gg. e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio
di Istituto ;
2) In caso di gravissime violazioni, con procedura
di urgenza, il Coordinatore - sentito il parere dei Docenti della classe ove è
iscritto l’alunno – invia gli atti al Consiglio di Istituto, che si riunisce
nel più breve tempo possibile al fine di verificare i presupposti per la
adozione della sanzione di cui al comma precedente ; in caso contrario, gli
atti saranno immediatamente rimessi al Consiglio di classe di appartenenza per
i provvedimenti disciplinari del caso .
1- La sanzione del richiamo in
forma scritta è di competenza del docente in servizio al momento dell'
infrazione. Essa deve essere annotata sul registro di classe.
2-La sanzione disciplinare dell'
ammonizione può essere irrogata, secondo la gravità della mancanza, dal docente
in servizio in classe, dai docenti del Consiglio di Classe, dai Collaboratori
della Presidenza e dal Dirigente Scolastico. Essa deve essere annotata sul
registro di classe.
3-Le sanzioni che comportano 1'
esecuzione di compiti inerenti 1' attività didattica sono di competenza del
docente in servizio in classe al momento dell' infrazione e del Consiglio di
Classe.
4-La sanzione costituita dal
divieto temporaneo di utilizzo delle strutture della scuola, dei supporti
didattici può essere irrogata, secondo la gravità della mancanza, dal docente o
dai docenti responsabili della struttura nella quale è stata commessa l’
infrazione, dal docente in servizio in classe e dal Consiglio di Classe.
Contro la sanzione disciplinare
della sospensione inflitta dal Consiglio di classe è ammesso ricorso
entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione all’ Uff. Scolastico Regionale,
che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale ai sensi del 4° comma dell' art. 328 del decreto legislativo 16
aprile 1994 n. 297.
ARTICOLO
31 ( modificato anche nella rubrica )
IMPUGNAZIONE
DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANO DI GARANZIA
( già
istituito e disciplinato dal precedente art.31)
1) L’Organo di Garanzia interno all’Istituto è presieduto dal Dirigente
Scolastico e ne fanno parte un Docente designato dal Consiglio di Istituto , un
rappresentante eletto dagli Studenti e un rappresentante eletto dai Genitori ;
2) Nella prima riunione del Consiglio di Istituto, all’apertura dell’anno
scolastico, saranno designati dai rispettivi rappresentanti i membri
dell’O.d.G. ;
3) I componenti dell' O.D.G. durano in
carica un anno e sono rieleggibili ;
4 I componenti dell' O.D.G. durano in carica un anno e sono rieleggibili.
5 I componenti supplenti,
uno per i docenti, uno per gli alunni ed uno per i genitori, opereranno in
tutti i casi di impedimento di quelli effettivi e nel caso in cui uno dei
componenti 1' Organo di Garanzia sia colui che ha adottato il provvedimento
sanzionatorio impugnato , il destinatario dello stesso o un genitore
dell’allievo sanzionato .
ARTICOLO
32 COMPETENZA E FUNZIONI DELL' Organo di Garanzia
1-L' Organo di Garanzia
disciplinato nel precedente art.
2- II ricorso all’ O.d.G. va presentato e protocollato
nella segreteria didattica dell' istituto entro 15 giorni dalla ricevuta
comunicazione della sanzione. 3- L' O.d.G. decide il ricorso
con provvedimento motivato.
4-L' O.d.G. decide, altresì, su
richiesta degli studenti o dì chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che
sorgano all’ interno della scuola in merito all’ applicazione e all’interpretazione del presente regolamento.
5) Contro le violazioni del Regolamento di Istituto
è inoltre ammesso reclamo al Direttore dell’ Ufficio Scolastico
Regionale, il quale decide in via definitiva secondo i tempi e le modalità di
cui all’art.2, co. 3,4 e
5 del
DPR 235/07.
Oltre ai mezzi di impugnazione
previsti dal presente regolamento e dallo Statuto, così come modificato dal DPR 235/’07, è sempre ammesso il ricorso
all’ Autorità Giudiziaria competente.
TITOLO V
1-Le disposizioni del presente
regolamento si applicano a tutti gli operatori scolastici di questo istituto in
quanto compatibili con le singole competenze.
Tutti coloro che operano nella
scuola hanno l' obbligo di osservarne i principi e di farli osservare.
2-Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia
espressamente allo Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/6/1998
n. 249 e succ. mod. e integrazioni) che si allega al presente atto per farne
parte integrante.
3- Del presente regolamento è
fornita copia, per estratto, agli studenti all’ atto dell' iscrizione.
4- Sempre all’atto
dell’iscrizione i genitori, o chi ne fa le veci, dovranno sottoscrivere il
“Patto educativo di corresponsabilità” ( art.3 DPR 235/07) che può essere visionato da
chiunque ne abbia interesse già nella fase antecedente alla iscrizione .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Pozzuoli,
_______________
Il presente Regolamento di
Istituto è stato aggiornato in virtù delle modifiche apportate dal D.P.R. n.
235/2007(in G.U. n.293 del 18/12/’07) : “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al DPR 24/06/98, n.
Modello di autorizzazione per la uscita anticipata dell’alunno
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.P.S.A.R. “PETRONIO” di Pozzuoli
L sottoscritt ________________ nato a ---------------- il ---------------------------------
e residente in _________________(NA) , alla via
_______________________________________
espressamente Codesto Istituto scolastico a far uscire
anticipatamente mi_ figli_
__nome___________ ____cognome____________, nato a __________, il
_______________,presso di me domiciliato, solo nel caso in cui detto Istituto
non possa garantire il pieno svolgimento dell’attività didattica ( scioperi del
personale, precarie condizioni di igiene e sicurezza, etc. )
La presente dichiarazione è sempre revocabile .